Il TAR Lazio – Roma, con la sentenza n. 6305 del 28.3.2025, ha accolto il ricorso promosso dal Sindacato Nazionale degli Amministratori Giudiziari e Coadiutori – Si.N.A.G.Eco, assistito dallo Studio Marini e Corea, e ha annullato la Circolare dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 3/2022 DAC (prot. n. 0078614 del 28.11.2022), nelle parti in cui prevedeva che:
- “il professionista individuato quale Legale Rappresentante di aziende gestite dall’ANBSC non può complessivamente percepire compensi lordi che cumulativamente superino i 240 mila €, calcolati per competenza economica su base annua”;
- “Le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli incarichi di Legale Rappresentanza già conferiti dall’ANBSC in data antecedente l’emanazione della circolare”.
Il TAR – dopo aver stabilito che la Circolare non ha contenuto meramente ricognitivo, “sostanziando una disciplina che innova l’ordinamento del settore professionale” in questione – ha ritenuto illegittima l’applicazione ai Legali rappresentanti del tetto retributivo tramite lo strumento della circolare e ha chiarito che:
Inoltre, il TAR ha altresì ritenuto illegittima – alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 4 del 2024) – l’applicazione retroattiva delle disposizioni contenute nella Circolare.