Il TAR Lazio – Roma annulla la Circolare che ha introdotto l’applicazione del tetto retributivo per i professionisti individuati quali Legali Rappresentanti di aziende gestite dall’ANBSC

Il TAR Lazio – Roma, con la sentenza n. 6305 del 28.3.2025, ha accolto il ricorso promosso dal Sindacato Nazionale degli Amministratori Giudiziari e Coadiutori – Si.N.A.G.Eco, assistito dallo Studio Marini e Corea, e ha annullato la Circolare dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata n. 3/2022 DAC (prot. n. 0078614 del 28.11.2022), nelle parti in cui prevedeva che:

- “il professionista individuato quale Legale Rappresentante di aziende gestite dall’ANBSC non può complessivamente percepire compensi lordi che cumulativamente superino i 240 mila €, calcolati per competenza economica su base annua”;

- “Le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli incarichi di Legale Rappresentanza già conferiti dall’ANBSC in data antecedente l’emanazione della circolare”.

Il TAR – dopo aver stabilito che la Circolare non ha contenuto meramente ricognitivo, “sostanziando una disciplina che innova l’ordinamento del settore professionale” in questione – ha ritenuto illegittima l’applicazione ai Legali rappresentanti del tetto retributivo tramite lo strumento della circolare e ha chiarito che:

  1. l’eventuale applicazione del tetto “presupporrebbe l’esistenza – in materie in cui la legge lo prevede e pur sempre nel rispetto delle eventuali riserve costituzionali in favore della fonte primaria: è così non è in ragione delle citate disposizioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 – di una norma di autorizzazione all’integrazione di disposizioni legislative, alla stregua di veri e propri atti regolamentari”;
  2. tale deficit normativo “non può essere surrogato, e a maggior ragione sanato, dalla circostanza che la previsione è contenuta in una circolare adottata dal Dirigente Generale”;
  3. ma, soprattutto, che l’operato dell’Agenzia non “può ascriversi alla peculiare funzione di cui all’art. 112, comma 1 del d.lgs. 159/2011, secondo cui il Direttore dell’Agenzia “provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d”, norma in cui si prevede che tale organo, “previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all’autorità giudiziaria”.

Inoltre, il TAR ha altresì ritenuto illegittima – alla luce delle recenti pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 4 del 2024) – l’applicazione retroattiva delle disposizioni contenute nella Circolare.